Beneficiarie dei crediti d’imposta riferito al bonus energia e gas sono le “imprese” che
sostengono i costi per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Sotto il profilo
soggettivo, dunque, i crediti d’imposta sono riservati a tutte le imprese residenti,
ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che –
indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, nonché dal
regime contabile adottato – rispettano le condizioni normativamente previste7. In
proposito, si precisa che sono ammesse all’agevolazione sia le imprese
commerciali sia le imprese agricole.
Si ritiene, inoltre, che in assenza di un’espressa esclusione normativa,
possano beneficiare delle misure in commento sia gli enti commerciali sia gli enti
non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle
imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 – indipendentemente dalla loro natura (pubblica o
privata) o dalla forma giuridica (consorzio, fondazione, ecc.), ivi comprese, ad
esempio, le Opere pie, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB),
le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), gli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCSS) e le Aziende unità sanitarie locali (AUSL) – e le
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nel presupposto che esercitino anche
un’attività commerciale.
In particolare con riferimento agli enti non commerciali e alle ONLUS, il
credito d’imposta spetta solo in relazione alle spese per l’energia elettrica e il gas
naturale utilizzati nell’ambito dell’attività commerciale eventualmente esercitata.
A tal fine, nel caso in cui l’ente non sia dotato di contatori separati per i locali
adibiti all’esercizio di attività commerciale rispetto a quelli utilizzati per lo
svolgimento di attività istituzionale non commerciale, lo stesso è tenuto a
individuare criteri oggettivi e coerenti con la natura dei beni acquistati, che
consentano una corretta imputazione delle spese (quali, ad esempio, per il gas e
per l’energia elettrica, rispettivamente, la cubatura degli spazi e la metratura delle
superfici adibiti all’attività commerciale rispetto a quelle totali degli spazi e delle
superfici complessivamente utilizzati)