PRINCIPIO DI COMPETENZA PER LA FORMAZIONE 4.0

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Nel calcolo del bonus formazione 4.0 per il 2022, possono rientrare anche le fatture ricevute dal revisore e dall’ente di formazione nel gennaio 2023?

 

Risposta dell’Esperto Risponde [Fonte: L’Esperto risponde | 17 aprile 2023]

L’articolo 1, commi 46-55, della legge 205/2017 (di Bilancio per il 2018), modificato dall’articolo 1, commi 210 e seguenti, della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020, ha istituito un credito d’imposta del 40% a beneficio di tutte le imprese che effettuano spese in attività di formazione 4.0 a favore del personale dipendente. Tra le spese agevolabili figurano anche quelle relative alle attività:
di certificazione contabile delle spese al fine di fruire del credito d’imposta (attività svolta da un revisore legale dei conti);
erogate da soggetti/enti formatori esterni.
In base all’articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 4 maggio 2018, per le sole imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d’imposta, per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5mila euro.

Venendo al quesito, si ritiene che le spese di revisione e quelle relative a soggetti formatori esterni debbano essere calcolate adottando un principio di competenza e che, pertanto, esse siano ammesse all’agevolazione a prescindere dal mancato pagamento o dal fatto che la fattura sia stata effettivamente ricevuta nell’anno successivo a quello di competenza.
L’adozione del principio di competenza è rilevabile dalla lettura dell’articolo 4 del decreto interministeriale 4 maggio 2018, che, in tema di ammissibilità delle spese del personale, si rifà al costo aziendale quale criterio di quantificazione della spesa affettivamente sostenuta. Peraltro, nel caso prospettato dal quesito, la comprensione delle spese di revisione nell’esercizio 2022 è confermata dallo stesso articolo 5, comma 4, del decreto interministeriale citato, secondo cui le spese relative all’obbligo di certificazione contabile «si considerano sostenute nello stesso periodo agevolabile», creando a tutti gli effetti una presunzione di sostenimento nel 2022.

Anche per le spese relative ai formatori esterni vale la stessa presunzione di effettivo sostenimento nel 2022, a prescindere dalla data di ricezione della fattura; in questo caso, però, mancando un esplicito richiamo contenuto nel decreto interministeriale 4 maggio 2008, è opportuno rifarsi al criterio di competenza economica, ex articolo 109 del Tuir, Dpr 917/1986.

[Fonte: L’Esperto risponde | 17 aprile 2023]