CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI R&S

0

Con l’art. 38 co. 2 del DL 144/2022, inserito in sede di conversione in legge, è stata estesa al credito d’imposta per ricerca e sviluppo disciplinato dall’art. 3 del DL 145/2013 la possibilità di chiedere la “certificazione” del credito, introdotta dall’art. 23 co. 2-3 del DL 73/2022 con riferimento al bonus ricerca, sviluppo e innovazione disciplinato dall’art. 1 co. 198-209 della L. 160/2019, la quale è finalizzata a far ottenere alle imprese interessate l’attestazione che gli investimenti effettuati nell’ambito della ricerca e sviluppo siano ammissibili al beneficio.

Condizioni

La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti per ricerca e sviluppo non siano già state constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispe­zio­ni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidal­mente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

Soggetti abilitati al rilascio della certificazione

L’art. 23 del DL 73/2022 rimette a un DPCM (non ancora emanato) l’individuazione dei requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.

È, inoltre, previsto che la certificazione sia rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel pro­cesso valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

Tra i soggetti abilitati al rilascio della citata certificazione sono in ogni caso compresi:

  • le università statali;
  • le università non statali legalmente riconosciute;
  • gli enti pubblici di ricerca.

Effetti della certificazione nei confronti dell’Amministrazione finanziaria

Con il rilascio della certificazione si ottiene l’attestazione ex post del rispetto dei requisiti normativi (e di prassi) richiesti per il riconoscimento del credito d’imposta.

Gli effetti della certificazione sono vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel ca­so in cui la certificazione sia stata rilasciata sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti.

Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

 

Data: 14.12.2022

 

Dott. Carmine D’Elia